IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Vista la direttiva n. 76/893 del  23  novembre  1976,  emanata  dal
Consiglio delle  Comunita'  europee,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali  ed  agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Considerato che in data 30 aprile  1982,  ai  termini  dell'art.  1
della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato  lo  schema  del
presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e di grazia e giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 1982; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute
all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato  dall'art.
8 della legge 26 febbraio 1963,  n.  441,  limitatamente  alla  parte
riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto  con
le sostanze alimentari. 
  Le norme del presente decreto non si applicano: 
    a)  agli  impianti  fissi  che  servono  per   la   distribuzione
dell'acqua; 
    b) agli oggetti di antiquariato  o  ad  altri  oggetti  artistici
manifestamente non destinati ad uso alimentare; 
    c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli  alimenti
da consumare personalmente dall'utilizzatore. 
  Per i materiali di ricopertura o di rivestimento  che  fanno  parte
degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi,  continuano
ad applicarsi le  disposizioni  contenute  nei  decreti  ministeriali
emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22  della  legge  30
aprile 1962, n. 283.